Paolo Reale: ICT & Digital Forensics Consulting

ICT & Digital Forensics Consulting

Blog&Articoli

Conservazione dei dati di traffico – modifiche introdotte dal decreto anti-terrorismo

listing3Con la recente approvazione dal parte del Senato, a metà aprile 2015, diventa legge il cosiddetto “decreto antiterrorismo”, che contiene diverse misure di contrasto al terrorismo internazionale. Gli interventi sono diversi: dalla modifica del codice penale in relazione ai delitti di terrorismo, a nuove misure di prevenzione, all’impiego delle Forze Armate per il controllo dei siti sensibili, all”attribuzione al Procuratore Antimafia di nuove funzioni in merito all’antiterrorismo, tuttavia l’attenzione qui verrà concentrata sugli aspetti “telematici” toccati dal nuovo decreto.

In particolare, l’articolo di maggior impatto è il seguente:

«Art. 4-bis. – (Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico). –

1. Al fine di poter agevolare le indagini esclusivamente per i reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e fermo restando quanto stabilito dall’articolo 123, comma 2, del medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016 per finalità di accertamento e repressione dei reati. Per le medesime finalità i dati relativi al traffico telematico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti della comunicazione, sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016.

2. I dati relativi alle chiamate senza risposta, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comu- nicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al 31 dicembre 2016. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi a de- correre dal 1o gennaio 2017»

La nuova legge quindi applica alcune “estensioni”, sebbene temporanee (al momento), comunque limitate ad alcune fattispecie di reato (terrorismo), agli obblighi già previsti per gli operatori telefonici come disposti dal DL 30.05.2008 n. 109: in particolare per quanto riguarda le chiamate senza risposta (che attualmente vengono conservate per 30 giorni) e il traffico telematico (che attualmente viene conservato per 12 mesi).

Di fatto, è evidente l’attenzione per queste due tipologie di traffico, che possono essere significative di contatti meno evidenti, e persistenti, rispetto alla classica conversazione telefonica (si pensi ad uno ‘squillo’ che fa da trigger di qualche forma di accordo, o di dispositivo, o a modalità di comunicazione tramite connessione dati).

Quello di cui non tiene conto la legge è l’impatto sugli operatori di telecomunicazioni, che dovranno rapidamente adeguarsi a mantenere una significativa mole di dati per i quali non erano già attrezzati: i tentativi di chiamata (destinatario che non risponde, occupato, etc.) sono un dato rilevante in termini di numerosità, e l’estensione è molto ampia (da 30 giorni a molti mesi…), per non parlare del traffico telematico, in perenne crescita e con continua produzione di record (ogni smartphone di fatto è ormai perennemente connesso alla rete dati, a cui fanno vorace accesso le app attive). Costi e tempi di questi interventi non saranno certamente nulli.

Tutto ciò si interseca con una sentenza abbastanza recente della Corte di Giustizia Europea, pubblicata l’8.04.2014 nel bollettino stampa n. 54/14, che va in una direzione totalmente opposta. La Corte sostiene che “adottando la Direttiva sulla Data Retention, la legislatura UE abbia superato i limiti imposti dalla conformità col principio di proporzionalità”.

Evidentemente il tema della conservazione dei dati per finalità giudiziarie è in pieno fermento, e ancora si sta faticando a trovare il ragionevole compromesso tra l’esigenza di garantire la sicurezza dei cittadini e quella di tutelare la loro privacy, che pare al momento spostarsi elasticamente da una parte all’altra senza una strategia condivisa, forse rischiando di vanificare sia l’uno che l’altro obiettivo!

Blog, mobile forensics, normative, notizie, privacy

Geolocalizzazione di persone disperse in montagna tramite smartphone

LOCALIZZAZIONEGià è noto, o dovrebbe esserlo, che il Numero Unico Europeo per le emergenze, il 112, prevede tra i servizi attivi la funzionalità di localizzazione del chiamante sia da telefonia fissa sia da mobile. Nel caso della telefonia mobile questo tipo di funzionalità utilizza la triangolazione tra le celle che sono in grado di ‘agganciare’ il terminale cellulare.

In realtà esistono anche altre tecnologie, di maggiore precisione, che consentono una migliore localizzazione del telefonino, che però richiedono l’assenso dell’utilizzatore stesso (per esempio tramite l’installazione di app specifiche che utilizzano i dati provenienti dal GPS).

Dietro richiesta del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), struttura operativa del Servizio nazionale della Protezione civile, è stata richiesta al Garante per la protezione dei dati personali la possibilità di utilizzare tecnologie che consentono di geolocalizzare un terminale, per ora solo smartphone, appartenente ad una persona infortunata o dispersa in montagna, indipendentemente dalla prestazione del suo consenso, dalla sua collaborazione e dalla presenza di un apposito applicativo sul proprio terminale.

Con il provvedimento del 22 gennaio, il Garante ha dato assenso all’uso di tali tecnologie, in quanto “è lecito acquisire dati sulla localizzazione relativi alle persone medesime anche senza il loro consenso se vi è la necessità di salvaguardare la vita o l’incolumità fisica della persona“.

I sistemi identificati sono due:

1) utilizzo di messaggi SMS di tipo “0”, che consentono l’installazione di configurazioni automatiche, per trasmettere il dato relativo alla posizione GPS direttamente alla stazione ricevente gestita dal CNSAS;

2) utilizzo di messaggi SMS di tipo tecnico per trasmettere alla centrale operativa del CNSAS i dati relativi alle stazioni radio base visibili dal terminale stesso, anche se appartenenti a gestori diversi da quelli a cui l’utente riceve il servizio: “in tal modo con tecniche di triangolazione rese più sofisticate dalla disponibilità di dati di geolocalizzazione delle stazioni base di diversi operatori è possibile individuare la posizione del terminale dell’utente disperso.

Entrambe le tecnologie non richiedono l’intermediazione dell’operatore telefonico e quindi possono consentire una maggiore rapidità ed efficienza nella localizzazione e conseguentemente per le operazioni di soccorso.

Qui il provvedimento del Garante.

Blog, Senza categoria

I dati telefonici per finalità giudiziarie

51f76__Fatal-Hairdo-Ten-Scariest-Urban-Legends_thumbNon c’è indagine in cui non sia coinvolto, a qualche titolo, un dispositivo mobile, e non è insolito che -per i casi di maggiore interesse mediatico- vengano poi formulate ipotesi e suggestioni, non sempre tecnicamente plausibili.

La richiesta dei tabulati telefonici da parte dell’Autorità Giudiziaria e dagli avvocati (per le indagini difensive) è sempre più frequente, e certamente, grazie a questi documenti si possono ricavare moltissime informazioni, come le indicazioni geografiche (ossia le macrozone dove siamo stati insieme al nostro telefonino), chi ci ha chiamato e chi abbiamo chiamato, se ci siamo collegati ad Internet, insomma una serie di dati forniti da fonti terze (operatori telefonici), che rilevano moltissimo ai fini d’indagine.

Ma, come al solito, quando c’è di mezzo la tecnologia, che pur essendo d’uso comune non è altrettanto compresa, o forse semplicemente quando si vogliono riporre troppe speranze (leggi miracoli) nel cercare le evidenze che magari latitano, possono anche nascere le leggende metropolitane…

In questo articolo io e Nanni Bassetti approfondiamo alcune di queste suggestioni, con la speranza di fare un po’ di chiarezza.

Blog, digital forensics, mobile forensics, normative

Pubblicate le linee guida NIST per la mobile forensics

Il National Institute of Standards and Technology (NIST) ha recentemente pubblicato un documento contenente le linee guida per l’analisi forense dei dispositivi mobili.

Come indicato all’interno del documento stesso, l’obiettivo della guida è duplice: aiutare le organizzazioni far evolvere le procedure adeguate per affrontare l’analisi dei dispositivi mobili, e preparare specialisti di questa materia per condurre esami forensicamente corretti che coinvolgono gli stessi dispositivi.

In pratica, attraverso i principi delineati e altre informazioni fornite, i lettori dovrebbero trovare questa guida utile per definire le proprie modalità di analisi e le relative procedure. Sicuramente questa guida si pone come un buon punto di partenza per lo sviluppo di una competenza forense in questo campo, meglio se in combinazione con una buona formazione tecnica e il supporto di consulenti legali.

Il documento è disponibile qui.

Blog, mobile forensics, notizie

TAR contro l’elevato costo delle copie dei CD agli atti

Il tema del costo della copia degli atti in formato digitale non è certamente nuovo, anche se lascia sempre sorpresi per gli effetti grotteschi che produce in termini di costi spropositati per le parti interessate. Rimandando per maggiori dettagli all’articolo scritto insieme a Nanni Bassetti pubblicato su Sicurezza e Giustizia, basterà qui ricordare che la copia di un CD agli atti di un procedimento giudiziario costa 295,16 euro (!), e magari il CD in questione contiene solamente alcuni documenti di poche pagine, oppure un’intercettazione di pochi secondi…

Se i CD da duplicare sono diversi, il costo diventa qualcosa di esorbitante, e non di rado diventa un elemento che impedisce alle parti di poter accedere agli atti, magari necessari per la propria difesa!

Risulta quindi interessante notare quanto recentemente deciso dal TAR del Lazio, con sentenza n. 7970/2012 depositata il 12.05.2014, a seguito del ricorso presentato da diverse associazioni per la difesa dei consumatori nell’ambito del processo sul naufragio della Costa Concordia. Queste ultime hanno chiesto “l’annullamento del diritto di copia per floppy disc e CD e la restituzione degli importi versati a tale titolo“, sul presupposto della loro “lesività per il diritto di difesa delle persone offese”.  Nel ricorso viene anche contestata la normativa di riferimento, che impone il pagamento di “una cifra incredibilmente abnorme e scissa da qualunque rapporto con la realtà di riferimento“.

Nella sentenza citata il TAR accoglie il ricorso, e in particolare evidenzia che non può essere vietato l’utilizzo di supporti con maggiori capacità di memorizzazione, come per esempio un Hard Disk, in grado evidentemente di contenere tutti i CD di interesse, e arrivando a concludere che in questo caso sia da ritenersi corretta l’applicazione di una sola quota forfettaria di 295,16 euro per la copia complessiva. Nella fattispecie il TAR dispone anche la restituzione delle somme corrisposte oltre i 295,16 euro.

In conclusione, sembra che una piccola breccia cominci ad aprirsi nel muro dell’incomprensione tra informatica e giustizia, anche se certamente non è chiaro come nella pratica si possa fare tesoro di questo pronunciamento… se domani ci si presenta in cancelleria per la copia di numerosi CD, basta portare una chiavetta USB e una stampa di questa sentenza per vedere ridotto l’importo altrimenti richiesto?

Qui c’è la sentenza in pdf.

Blog, computer forensics, digital forensics, normative, notizie

Digital Forensics: Reverse Engineering di un Video Recorder

In un caso che ho seguito recentemente, mi sono trovato di fronte la richiesta di analizzare e recuperare i dati di un sistema di videoregistrazione digitale (DVR) il cui disco appariva illeggibile al sistema stesso.

Situazione difficile prima di cominciare: sistema proprietario, produzione cinese, distributore privo di informazioni tecniche utili, il consulente della controparte che dichiarava l’impossibilità di recuperare alcunché… eppure quei tabulati prodotti agli atti suggerivano che i dati erano ancora presenti sul disco, celandosi tra apparentemente incomprensibili cifre esadecimali, sfidando il tecnico a misurarsi sul gradino più difficile, quello al confine con lo stesso microprocessore.

Un puzzle così meritava di essere affrontato! E il risultato ottenuto certamente merita di essere condiviso negli aspetti squisitamente tecnici: dopo aver recuperato i milioni di fotogrammi ancora memorizzati sul disco, e scardinato le logiche e le strutture di base del sistema, l’approccio e i risultati sono disposizione in un articolo, che è stato pubblicato su “Sicurezza e Giustizia“, primo numero del 2014.

Per chi volesse leggerlo, è disponibile il pdf nella sezione download, oppure il link diretto qui!

Avviso ai lettori: consigliato nelle notti insonni e a piccole dosi… 😉

Sorry, this article is not available in english.

Blog, computer forensics, digital forensics, notizie, tecnologia

Seminario “L’investigazione scientifica e l’ICT”

Lunedì 7 aprile 2014 si è svolto il seminario dal titolo “L’investigazione scientifica e l’ICT“, presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.

Programma di grande interesse e richiamo, come ha dimostrato la sala gremita di partecipanti, fino al termine dell’evento.

Ha introdotto la giornata l’intervento del Col. Ripani, Comandante del RIS di Roma, che ha illustrato complessivamente tutti gli ambiti di attività di investigazione scientifica, al servizio dell’indagine giudiziaria, con esempi e riferimenti all’informatica e al supporto che questa offre anche alle discipline forensi cosiddette “classiche”.

A seguire il mio intervento introduttivo sulla ‘Digital Forensics‘, affrontata sul piano del confronto con le scienze forensi classiche per apprezzarne differenze e similitudini, fino ad arrivare alle definizioni e alla classificazione delle diverse branche di sviluppo. A concludere, dei precisi richiami alla professione del Consulente Tecnico in questo campo, che non mancano mai di stupire per la difficile convivenza tra informatica e mondo giudiziario!

Il Col. Mattiucci, Comandante del Reparto Tecnologie Informatiche del RACIS, ha poi proseguito la trattazione della Digital Forensics proseguendo sugli sviluppi ed evoluzioni della stessa, in una visione prospettica correlata al processo di cambiamento delle soluzioni e dei sistemi di ICT.

Per concludere, il Prof. Paoloni ha dibattuto il tema della validità della prova scientifica in ambito giudiziario, del concetto di probabilità, dell’approccio Bayesiano e del grado di confidenza della prova informatica.

Una giornata di approfondimento praticamente unica su queste tematiche!

Blog, computer forensics, digital forensics, mobile forensics, notizie, Seminari

Sistemi di pagamento elettronico: stato dell’arte e prospettive

Il 13 marzo 2014 alle 14:00, presso l’aula Leonardo, Università degli Studi di Tor Vergata, giornata di studio sul tema de “Sistemi di pagamento elettronico: stato dell’’arte e prospettive“.

L’evento è organizzato dall’associazione AICT, Associazione per le Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni, con la collaborazione dell’Università di Tor Vergata, e dell’Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di moneta elettronica.

Intervengono Aziende e Professionisti di rilievo nazionale, operanti sia nel settore pubblico che privato, per affrontare a 360 gradi questo tema attualissimo, fondamentale per lo sviluppo dell’economia nel prossimo futuro.

Sarò presente anch’io, alla tavola rotonda che si terrà a valle della sessione di interventi, per proporre anche il punto di vista dell’esperto in tema di sicurezza, e il ruolo della qualificazione professionale.

La locandina è disponibile qui.

Per registrarsi all’evento invece il link è questo.

Vi aspetto!

Blog, notizie, privacy, Seminari, tecnologia

Seminario PROVA INFORMATICA E PROVE “TELEFONICHE”

Giovedì 13 febbraio 2014 ore 14.30, presso la sala conferenze della libreria Medichini, in P.le CLODIO 26/VIA GOLAMETTO 2A a Roma, si terrà un seminario dal titolo “PROVA INFORMATICA E PROVE TELEFONICHE”. 

L’evento è orientato verso un pubblico proveniente dall’area legale, per cui cercherò di dare una vista complessiva della Digital Forensics, fornendo utili elementi sui temi più interessanti, come l’acquisizione della prova digitale, il recupero dei dati e l’analisi dei dati telefonici. Sono previsti gli interventi dell’Avv. Stefano Aterno, penalista, del Prof. Pierfrancesco Bruno, docente di procedura penale e il Dott. Giuseppe Specchio del R.A.C.I.S. di Roma.

Per chi fosse interessato a partecipare all’evento, questi sono i riferimenti:

MEDICHINIFORMAZIONE,

06.39.74.11.82

formazione@medichini.it

Qui la locandina dell’evento.

Blog, computer forensics, digital forensics, mobile forensics, notizie, Seminari

Motivazioni della sentenza di appello del processo per l’omicidio di Melania Rea

Sono state depositate il 24 dicembre 2013 le motivazioni della sentenza di condanna a 30 anni di reclusione emessa dalla Corte d’Assise d’Appello dell’Aquila nei confronti di Salvatore Parolisi per l’omicidio della moglie Melania Rea.

Il pdf completo è disponibile per il download, compresso in formato ‘zip’, a questo link.

Blog, notizie