Paolo Reale: ICT & Digital Forensics Consulting

ICT & Digital Forensics Consulting

New Slot

Aspetti tecnici e normativi degli apparati infotelematici per i giochi d’azzardo

Il Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009” [1], al fine di assicurare maggiori entrate a copertura delle iniziative avviate, ha dato un grande impulso alle possibilità di gioco a premi nelle loro diverse forme, demandando all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze (AAMS) la definizione delle relative modalità amministrative, tecniche e operative.

Le tipologie di gioco contemplate, e quindi impattate, sono sostanzialmente tutte: le lotterie, le scommesse a distanza, i giochi di abilità, etc. Da un punto di vista dei ‘non addetti ai lavori’, mentre i giochi nelle loro forme tradizionali quali p. es. lotterie, bingo, scommesse, etc. sono ben noti ed identificabili, può essere invece più complesso districarsi nelle norme e regolamenti che classificano e regolamentano in maniera estremamente puntuale i giochi che si basano sull’uso di terminali infotelematici.  Proprio su tale tipologia di giochi è da sottolineare come, nel corso dell’ultimo decennio, si sia verificata una frequente rivisitazione delle normative di riferimento da parte del legislatore, inizialmente nell’intenzione di regolamentare un fenomeno in evidente crescita in Italia come nel resto d’Europa, successivamente -per ragioni più squisitamente economiche- arrivando ad essere (quasi) sistematicamente contemplato nelle ‘manovre economiche’ degli ultimi anni.

L’ambiguità a volte generatasi, anche sull’interpretazione dei possibili rilievi penali nell’erogazione al pubblico di tali giochi, oltre all’oggettiva difficoltà di aggiornamento di chi opera nel settore a diverso titolo, ha portato uno strascico di vicende giudiziarie: ausiliari, CTU e Forze dell’Ordine sono intervenuti a volte con sequestri di terminali assolutamente conformi alla normativa vigente sulla base di segnalazioni anonime, senza l’effettuazione di prove tecniche e senza nessun indizio, ma soltanto in forza della supposizione che con tali macchine si potessero erogare giochi d’azzardo in modalità non consentita. Si comprenderà quindi come la trattazione di questo vasto argomento, per la stratificazione di specifiche disposizioni, norme e regolamenti emessi precedentemente e successivamente al decreto [1], non abbia la pretesa di essere qui esaustiva.

Una prima forma di classificazione per i giochi ‘infotelematici’ che emerge dalla normativa, non immune in taluni punti da difficoltà interpretative, porta in effetti a separare i giochi d’azzardo, in cui il risultato finale è determinato dal caso, o comunque in modo prevalente rispetto alla componente di abilità, di cui all’articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. [3] (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni) e i giochi di abilità, detti anche skill games, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all’elemento aleatorio, dall’abilità dei giocatori. Questa categoria di gioco è disciplinata dal Decreto Ministeriale 186 del 2007 [2] e successive modificazioni e integrazioni.

Rimandando ad un futuro approfondimento la categoria degli skill games, gli apparecchi infotelematici per il gioco d’azzardo (detti anche New Slot) per il gioco lecito che consentono vincite in denaro secondo il “comma 6” dell’art. 110 del TULPS a loro volta si dividono in:

  • AWP (Amusement With Prizes), apparecchi comma 6, lettera a);
  • VLT (Video Lottery Terminal), apparecchi videoterminali comma 6, lettera b);

Tali apparecchi si stanno ampiamente diffondendo anche per la possibilità di essere installati al di fuori delle cosiddette sale da gioco.

Amusement With Prizes (AWP). Si tratta di apparecchi per il gioco lecito che restituiscono vincite in denaro. A gennaio 2012 ne risultavano in esercizio circa 400.000. Il gioco si basa su modalità nelle quali gli elementi di abilità od intrattenimento sono presenti insieme all’elemento aleatorio. Si possono identificare due generazioni tecnologiche: apparecchi di prima generazione AWP1 (comma 6 del TULPS), distribuita da marzo 2004 fino a fine 2007, e la seconda AWP2 (comma 6a) distribuita dal marzo 2008. In tutti i casi, questi apparecchi:

  • Possono funzionare unicamente se collegati alla rete telematica di AAMS;
  • Operano mediante una “scheda di gioco” nella quale risiedono tutti i componenti hardware e software necessari al suo funzionamento, compreso l’alloggiamento nel quale è collocato il dispositivo di controllo di AAMS;
  • Devono essere conformi ai requisiti tecnici e di funzionamento indicati per ciascuna tipologia;
  • Devono essere muniti di dispositivi che ne garantiscano l’immodificabilità;
  • Devono aver ottenuto il rilascio dell’idonea autorizzazione da parte di AAMS;
  • I loro dati devono essere leggibili da remoto, senza soluzione di continuità temporale, da parte di AAMS;
  • Non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
  • Possono distribuire vincite in denaro non superiore a 50 (AWP1) o 100 euro (AWP2);

Gli apparecchi di gioco computano le vincite, in modo non predeterminabile, facendo sì che non possano risultare inferiori al 75% delle somme giocate in ciascun ciclo complessivo di partite. Ciò implica, evidentemente, che questi apparecchi non siano “completamente casuali”, cosa che porterebbe nei casi estremi (ma statisticamente probabili) ad avere un’erogazione di premi ‘troppo alta’ o ‘troppo bassa’ rispetto alle somme giocate, ma riadattano le vincite in modo da rispettare la percentuale di distribuzione delle stesse nel cosiddetto ‘ciclo di gioco’, che è dell’ordine delle migliaia di partite giocate. Per i dettagli, il riferimento è il “Decreto Interdirettoriale 19 settembre 2006” [4] pubblicato dall’AAMS, che contiene anche le specifiche funzionali e i requisiti per la codifica del software del protocollo di comunicazione tra apparecchi e server dell’AAMS.

Le Video Lottery (VLT). La principale differenza con le AWP consiste nel fatto che il software di gioco risiede sui sistemi di elaborazione dei concessionari (e non più all’interno dei singoli apparecchi). E’ quindi indispensabile l’utilizzo della rete di comunicazione per il funzionamento on line degli apparecchi, facendo in modo che, per il tramite del server centrale, siano eseguite procedure di verifica automatica quotidiana dell’integrità del software installato su ciascun componente del sistema, compreso quello installato su ogni VLT. Deve essere anche prevista la possibilità di eseguire delle procedure di blocco a fronte di eventi che segnalino malfunzionamenti e/o tentate manomissioni per tutte le componenti del sistema di gioco.

Per questo la normativa prodotta da AAMS, il cui riferimento principale è la “Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.” (GU n. 32 del 9-2-2010 ) [5], è molto stringente: la rete telematica di collegamento del sistema di gioco deve garantire la continuità del collegamento anche attraverso l’utilizzo di un sistema di recovery e i protocolli di comunicazione tra le componenti del sistema di gioco devono “garantire la riservatezza del colloquio attraverso l’uso di algoritmi crittografici con un livello di protezione equivalente a quello fornito dal protocollo TLS con RSA a 1024 bit e 3DES”, prevedendo anche l’implementazione di tecniche di rilevamento degli errori e meccanismi di recupero così da impedire perdite o manomissione dei contenuti.

La gestione tramite rete consente alla VLT di configurarsi come piattaforma multi-gioco e quindi di scegliere, tramite schermi tipicamente touch-screen, fra diversi giochi da casinò: non solo slot machine, ma anche roulette, blackjack, poker, bingo, ecc. Altra differenza con le AWP è il fatto che le VideoLottery accettano, per il pagamento del gioco, anche le banconote, carte prepagate e conti di gioco nominativi, ed erogano le vincite non tramite moneta ma con la stampa di un ticket che riporta l’importo vinto. La percentuale delle somme giocate destinate alle vincite non può essere inferiore all’85%, e questo requisito è specifico oggetto di verifica in sede di collaudo del sistema di generazione dei numeri casuali (RNG: Random Number Generator) e dell’algoritmo di distribuzione delle vincite. Queste ultime possono ammontare al massimo (attualmente) a 5.000 euro, ma è anche possibile una vincita superiore con il meccanismo del jackpot: la distribuzione del jackpot può avvenire a livello di singola sala ovvero di sistema di gioco, in questi casi concorrono alla distribuzione del jackpot tutti gli apparecchi videoterminali collegati della sala o del sistema di gioco, per un importo massimo consentito di vincita non superiore al 4% della raccolta di gioco complessiva, e comunque con un limite di 100.000 euro per la sala e di 500.000 per il sistema di gioco.

Per gli apparecchi VLT, il decreto ‘Abruzzo’ [1] citato prevedeva di “attuare la concreta sperimentazione e l’avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali” (art. 12 comma l). Ciò si è tradotto in una fase di sperimentazione, terminata ad aprile 2010, e a un effettivo avvio sul mercato dopo l’estate 2010. Da allora la curva di raccolta di questi apparati ha segnato una decisa impennata, contribuendo a confermare le New Slot la principale tipologia di gioco, come evidenziato nei dati diramati da AAMS stessa (vedi figura, in cui si ricorda che la raccolta totale è destinata per le percentuali stabilite dalla legge alla vincita, mentre il residuo, ovvero la cosiddetta “spesa dei giocatori”, è l’introito destinato ad alimentare l’erario e gli operatori del settore). A gennaio 2012 risultavano in esercizio circa 40.000 VLT.

A fine 2011 è stata indetta una procedura di selezione “per l’affidamento in concessione della realizzazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento”, ovvero per la gestione degli apparati AWP e VLT. Ogni concessionario, per poter partecipare, oltre ad un insieme di adempimenti economico-finanziari e legali, doveva attuare un preciso insieme di attività legate alla realizzazione e alla conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco. Tra queste attività, da un punto di vista tecnico, rivestono particolare importanza quelle relative al controllo continuo e puntuale degli apparecchi di gioco e della trasmissione dei relativi dati di funzionamento all’AAMS, comprendendo così anche la necessità di disporre di una reale infrastruttura di rete telematica, in grado di soddisfare la gestione di almeno 2.500 terminali, “comprovandone in sede di gara, con una relazione tecnica rilasciata da soggetti indipendenti, le caratteristiche delle funzionalità logiche cioè come sono strutturati e interconnessi tra loro hardware e software dell’infrastruttura stessa”. All’esito di questa gara, a fine dicembre 2011, sono state assegnate le aggiudicazioni provvisorie a 13 candidati.

In conclusione, con il fine di ampliare la raccolta economica a copertura delle voci di bilancio nazionale previste e nel contempo di fornire le massime garanzie al giocatore sul corretto funzionamento degli apparati telematici per il gioco lecito, stiamo assistendo ad una rapida evoluzione di questo settore, con il numero di operatori che sta crescendo nel tempo. Per questo è particolarmente fitta l’attività normativa, a livello tecnico, legale, finanziario e fiscale, in cui l’attore principale è soprattutto il Ministero delle Finanze, tramite l’AAMS.

 

Riferimenti bibliografici citati:

[1] Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009

[2] DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 17 Settembre 2007 , n. 186 “Regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro

[3] T.U.L.P.S., “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

[4] “Decreto Interdirettoriale 19 settembre 2006”, AAMS

[5] “Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.” (GU n. 32 del 9-2-2010)